Fisascat Verona. Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio


Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio
Il 22 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

Il campo di applicazione delle seguenti aree di attività viene ampliato con le fattispecie indicate:
Alimentazione:
dark store;
Merci d’uso e prodotti industriali: commercio di prodotti di parafarmacia nell'ambito della Distribuzione organizzata;
Servizi alle Imprese/organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone: noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware, servizi generali amministrativi presso le Università telematiche private, servizi di centri di assistenza fiscale, aziende servizi marketing operativo.
Classificazione del personale:
Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024, in tutte le aree esistenti, compresa l’area dell’ICT, vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti.
Viene inoltre introdotta la classificazione per i dipendenti da imprese comprese nella sfera di applicazione “servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone” adibiti a mansioni nell'ambito della pubblicità, marketing, comunicazione eventi;
che svolgono attività di servizi in ambito di ricerche e analisi di mercato;
che svolgono attività di servizi in ambito di revisione e consulenza aziendale.
Vengono infine previste apposite Commissioni tecniche che disciplineranno nuovi profili professionali con riferimento alle imprese culturali e creative e alle agenzie di pubblicità e comunicazione.
Nel settore distribuzione del farmaco, l’inquadramento e la permanenza al liv. 5 dell’allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici saranno disciplinati entro il 31 dicembre 2025.
Aumento economico
Gli importi al 1° aprile 2023 derivano dall’assorbimento nei minimi dell’acconto (€ 30,00 mensili al 4° livello, da riparametrare), stabilito dall’accordo 12 dicembre 2022, in base alle previsioni contenute all'art. 216 del c.c.n.l. secondo il quale gli aumenti corrisposti a titolo diverso di aumenti di merito e scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l'assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.
A decorrere dal 01/04/2024 l'aumento complessivo al 4° livello di inquadramento sarà di € 240,00
Una tantum
Ad integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 12 dicembre 2022 in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad € 350 riferito al liv. 4, da riparametrare, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.
L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025.
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Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024 l'importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al c.c.n.l. 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze.
L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.
L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali /o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.
Indennità di vacanza contrattuale
In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del c.c.n.l. oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del c.c.n.l. sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell'Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità. Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di i.v.c. nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato dall'Istat. L'importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.
Nell'accordo di rinnovo successivo all'accordo 22 marzo 2024 le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'i.v.c. eventualmente erogata.
Bilateralità
Viene specificato che il contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore, su paga base e indennità di contingenza), va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Viene altresì confermato che l’E.d.r. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.
Maternità
Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico Inps, per 3 mesi non trasferibili, ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e al 60% della retribuzione nei limiti di un'ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.
I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale è fissato in 5 giorni.
Permessi
Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.
Assistenza integrativa
Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato ad € 13,00 mensili.
Lavoro a termine
Vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata:
- saldi: assunzioni in periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione sia invernali che estive;
- fiere: assunzioni in periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi all’evento;
- festività natalizie: assunzioni nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: assunzioni nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
- riduzione patto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi stessi;
- terziario avanzato: assunzioni per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione ed assistenza e vendita di prodotti innovativi anche digitali nell'ambito del terziario avanzato;
digitalizzazione: assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: assunzioni per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (in tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);
- incremento temporaneo: assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.
La contrattazione di 2° livello potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori part-time; individuare - quale legittima causale - manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi agli eventi.
Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi.
Lavoro a tempo parziale
Dal 1° gennaio 2025, l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata ad € 155.
Lavoro agile
Le Parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.
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