Fisascat Verona. Rinnovo CCNL DMO - Distribuzione Moderna e Organizzata


Con l’ipotesi di accordo 23 aprile 2024 Federdistribuzione con Fisascat Cisl - Filcams Cgil e  Uiltucs, hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende della
Distribuzione Moderna Organizzata.
L’accordo decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica.
Dal 1° maggio 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.
Classificazione del personale:
Nell’ambito del processo di revisione della classificazione affidato ad una apposita Commissione, vengono introdotti nuovi profili professionali.
Aumento economico:
A decorrere dal 01/04/2024 l'aumento complessivo al 4° livello di inquadramento sarà di € 240,00
riparametrato per gli altri livelli di inquadramento.
Una tantum
€ 350 riferito al liv. 4
L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025, nei seguenti importi:
€ 175,00 Luglio 2024
€ 175,00 Luglio 2025
Riparametrato ai vari livelli.
Vedi Tabelle Clicca Qui
Gli importi saranno erogati ai lavoratori a condizione che siano ancora in forza alle rispettive scadenze.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 23 aprile 2024 l'importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al c.c.n.l. 19 dicembre 2018, con le stesse decorrenze mentre per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati.
Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.
Con l'erogazione dell'una tantum le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsiasi titolo.
Bilateralità
Il contributo per la bilateralità (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore) va computato per 14 mensilità.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di 6 mesi dalla scadenza del c.c.n.l. o dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza, in assenza di accordo, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.
Gli importi suddetti potranno essere assorbiti fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027. L'accordo di rinnovo successivo all’accordo 23 aprile 2024 definirà modalità di cessazione dell'i.v.c.
Maternità
Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico Inps, per 3 mesi non trasferibili, ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e al 60% della retribuzione nei limiti di un'ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.
I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale è fissato in 5 giorni.
Congedi
Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.
Assistenza integrativa
Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato ad € 13,00 mensili.
Il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Qu.A.S. ( assistenza sanitaria quadri) è elevato a:
- € 370,00 annui dal 1° gennaio 2025;
- € 390,00 annui dal 1° gennaio 2026.
Tutti i suddetti contributi a carico azienda e lavoratore comprendono il contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
Il contributo a carico azienda e lavoratore al Quadrifor è comprensivo del contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento della formazione dei quadri.
Apprendistato
Viene disciplinato l’apprendistato di I e II livello.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano di formazione, svolte presso l'azienda è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati:
- 1° e 2° anno: 50%;
- 3° anno: 65%;
- 4° anno: 70%.
L'inquadramento al momento della trasformazione in contratto a tempo indeterminato sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è stato svolto l'apprendistato, per 12 mesi.
Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva prevista dal c.c.n.l. 19 dicembre 2018.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L'inquadramento, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle del piano di formazione svolte presso l'azienda, sarà il seguente:
- prima metà del periodo, 2 livelli sotto quello di destinazione;
- seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione.
Lavoro a termine
Vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata:
- saldi: assunzioni in periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione sia invernali che estive;
- festività natalizie: assunzioni nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: assunzioni nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
- servizi innovativi: assunzioni per specifiche mansioni di progettazione e realizzazione di prodotti innovativi anche digitali;
- digitalizzazione: assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: assunzioni per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal 90° giorno precedente alla nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi dal 90° giorno precedente la fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (in tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);
- incremento temporaneo: assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.
I contratti a termine conclusi per gestire picchi di lavoro in località a prevalente vocazione turistica sono riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative nonché da limitazioni di durata, da limitazioni sugli intervalli temporali e dalla necessità di apporre le causali per proroghe rinnovi.
Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi.
Lavoro a tempo parziale
Durata:
Con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2025, vengono così incrementati i limiti di durata minima della prestazione:
Aziende fino a 30 dipendenti:
- 18 ore, nel caso di orario settimanale ridotto;
- 72 ore, nel caso di orario mensile ridotto;
- 600 ore nel caso di orario annuale ridotto;
Aziende oltre 30 dipendenti:
- 20 ore, nel caso di orario settimanale ridotto;
- 80 ore, nel caso di orario mensile ridotto;
- 668 ore nel caso di orario annuale ridotto.
Con riferimento ai rapporti part-time con orario inferiore a 20 ore già in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo 23 aprile 2024, dal 1° gennaio 2026, su richiesta del lavoratore, l'azienda riconoscerà la variazione oraria suddetta.
Resta confermata la stipulabilità dei contratti part-time di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana.
Inoltre, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2025, potranno essere stipulati contratti part-time per il fine settimana della durata di 16 ore settimanali a favore di studenti, lavoratori occupati part-time presso altra azienda, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti, nei seguenti limiti (calcolati sull'organico a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione ed in servizio nel negozio):
- fino a 4 dipendenti: 1 lavoratore;
- fino a 8 dipendenti: 2 lavoratori;
- oltre: il 15% arrotondato all'unità superiore.
A questi contratti non si applicano i limiti di durata minima della prestazione di cui sopra.
Clausole elastiche
Dal 1° gennaio 2025, l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata ad € 155.
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